Chi commissiona una campagna promozionale deve sempre verificare che le società incaricate di svolgerla operino correttamente e non utilizzino illecitamente i dati di consumatori che non desiderano essere disturbati. Questa la decisione del Garante per la privacy nel sanzionare due società per l’invio di milioni di sms pubblicitari.
L’Autorità era intervenuta su richiesta di due reclamanti che si lamentavano per la continua ricezione di messaggi indesiderati. Entrambi avevano provato a contattare la società che inviava i messaggi o quella che offriva le promozioni, chiedendo di non essere più disturbati, ma senza successo e senza neppure ottenere riscontri soddisfacenti su dove avessero acquisito i loro dati personali.
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha verificato che la società committente aveva incaricato un’azienda operante nel marketing di inviare sms promozionali a potenziali clienti. La società di marketing si era poi avvalsa di altri fornitori che a loro volta avevano acquisito le banche dati da terzi. In questa successione di passaggi, sul modello delle scatole cinesi, è emerso che i dati delle persone contattate provenivano da liste non verificate – con evidenti profili di illiceità – costituite da soggetti esteri con informazioni in parte derivanti da registrazioni a portali informativi o da concorsi online. Due list editor avevano dichiarato la propria sede in Florida e in Svizzera senza aver neppure nominato un proprio rappresentante in Italia, in violazione del GDPR. Al riguardo l’Autorità ha ricordato che l’ordinato svolgimento delle attività di marketing, con l’utilizzo di dati raccolti lecitamente e aggiornati, oltre ad evitare pericolose derive (quali phishing e truffe), giova al mercato stesso tutelando gli operatori virtuosi e rafforzando la fiducia degli interessati. È pertanto necessario adottare la massima diligenza nella selezione delle banche dati.
Il Garante ha quindi sanzionato la società committente per 400.000 euro, in quanto titolare del trattamento dei dati, per non aver mai verificato che l’azienda incaricata dell’attività promozionale eseguisse correttamente le istruzioni previste nel contratto.
Alla seconda società, in quanto fornitore del servizio di marketing, il Garante ha vietato l’uso di dati provenienti da fonti che non rispettino i requisiti minimi di legittimità e ha imposto una sanzione di 200.000 euro.
Una terza società, coinvolta nell’istruttoria per acquisire informazioni, ha ricevuto una sanzione di 90.000,00 euro per non aver mai dato riscontro alle richieste del Garante, reiterando una condotta omissiva già oggetto di precedente sanzione.
Tutte le sanzioni sono state calcolate sulla base di vari parametri, tra il cui fatturato societario, il grado di collaborazione offerto e la gravità delle violazioni commesse.
(dalla newsletter del Garante per la protezione dei dati personali del 31/01/2022)
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La tecnologia a volte può essere una minaccia (vedi articolo), ma spesso può aiutarci a proteggere i nostri dati e la nostra privacy quando navighiamo in rete.
La crittografia informatica, ad esempio, è un sistema che, tramite l'utilizzo di un algoritmo matematico, offusca i nostri messaggi in modo da non rendere visibile il loro contenuto, con l'utilizzo di chiavi segrete che permettono al sistema di consentire l'accesso ai dati solo alle persone autorizzate. Un tipico esempio di crittografia asimmetrica (c.d. end-to-end) è quella utilizzata nelle chat di WhatsApp o simili.
La steganografia invece permette di nascondere un messaggio dentro un file, come un'immagine, un file audio o video ecc., in modo che senza la chiave di accesso non è possibile non solo leggere il messaggio, ma nemmeno rilevare la sua presenza.
Altre tecnologie che permettono di proteggerci su Internet sono le PET, Privacy Enhancing Technologies, tecnologie per il miglioramento della privacy.
Ricordiamo le seguenti:
Inoltre ricordiamo che il GDPR, Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, ha posto particolare enfasi sui concetti di Privacy by Design e Privacy by Default, cioè sull'obbligo di incorporare i principi di protezione dei dati fin dalla fase della progettazione dell'hardware e del software e sull'obbligo che vengano trattati per impostazione predefinita solo i dati personali necessari e sufficienti per la finalità per la quale sono stati raccolti.
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(17/02/21, Luigi Morganti - specialista privacy e data protection)
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I nostri dati, i nostri interessi, la nostra attività su internet hanno valore economico e spesso siamo minacciati da vecchi e nuovi strumenti tecnologici che usano ciò che raccolgono per finalità di marketing, ad esempio per inviarci annunci pubblicitari mirati, molto più efficaci della pubblicità generica.
Tra le varie tecnologie per raccogliere i nostri dati ricordiamo:
I file di log sono file di testo in cui viene registrata e documentata, presso l'internet service provider, tutta l'attività che un navigatore ha svolto in internet. Grazie ai log il gestore di un sito può conoscere quanti sono i visitatori, il tempo di permanenza nel sito, le pagine consultate ecc.
I cookie sono file di piccole dimensioni che vengono scritti nei nostri pc quando visitiamo un sito e che contengono dati ricavati dalla nostra navigazione. Si dividono in cookie tecnici, utilizzati per in funzionamento del sito e per ottimizzare la nostra navigazione ed in cookie di profilazione. I primi sono necessari per il corretto funzionamento del sito e non hanno bisogno del nostro consenso per essere utilizzati, mentre quelli di profilazione, utilizzati appunto per finalità di marketing necessitano di un nostro preliminare e specifico consenso, in mancanza del quale devono rimanere disattivati. Di norma viene data la possibilità all'utente di gestire l'utilizzo dei cookie da parte di un sito utilizzando un apposito banner, dove è possibile esprimere le nostre preferenze tramite il consenso c.d. "granulare", cioè specifico e distinto per ogni finalità di trattamento.
I contenuti traccianti invece sono delle porzioni di codice nascoste all'interno delle pagine web, i c.d. "snippet", utilizzati per tener traccia della nostra attività di navigazione e delle nostre interazioni, utilizzando questi dati per profilarci.
La profilazione è in questo caso un trattamento automatizzato utilizzato per analizzare le nostre preferenze personali, i nostri interessi, il nostro comportamento sul web, per catalogarci ed inviarci pubblicità mirata.
Ricordiamo che il GDPR prevede il diritto a non essere sottoposti a trattamenti automatizzati come la profilazione senza un nostro specifico consenso ed anche dopo aver espresso tale consenso conserviamo il diritto ad avere il controllo sul trattamento dei nostri dati, con la possibilità di richiedere informazioni o spiegazioni al titolare del trattamento, a contestare il trattamento, a richiedere un intervento umano ex-post ecc.
- segue in un prossimo articolo: La tecnologia ci protegge
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(12/02/21, Luigi Morganti - specialista privacy e data protection)
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La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (in inglese D.P.I.A. Data Protection Impact Assessment) è uno dei nuovi adempimenti del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati e sostituisce il precedente obbligo generale di notifica alle autorità di controllo del trattamento dei dati personali.
Il D.P.I.A. è un processo, da effettuare preliminarmente al trattamento, volto a descrivere un trattamento di dati personali, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché gestirne gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche da esso derivanti, effettuando una valutazione del livello del rischio e determinando le misure idonee a mitigarlo.
Per meglio definire se un'azienda è soggetta a tale obbligo, l'authority italiana, il Garante per la protezione dei dati personali, ha emanato il provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018) individuando espressamente i tipi di operazioni che possono presentare rischi elevati per i diritti e le libertà e quindi soggetti alla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
Cosa prevede il G.D.P.R.
Il Regolamento Europeo prevede che la Valutazione d'impatto è obbligatoria in tutti i casi in cui un trattamento di dati può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
In particolare nelle linee guida vengono individuati i seguenti casi specifici:
È sufficiente quindi, secondo il GDPR, che sussistano almeno due di queste nove condizioni per rendere obbligatorio il D.P.I.A.
Cosa prevede il provvedimento del Garante Italiano
Il Garante quindi ha ulteriormente specificato i casi in cui è obbligatoria la valutazione d'impatto:
Come si vede dunque, tenendo conto degli esempi riportati dalle linee guida del G.D.P.R. e di quanto stabilito dal Garante, i trattamenti dati soggetti a D.P.I.A. sono numerosi e la Valutazione d'impatto si configura come uno degli strumenti più importanti nella nuova disciplina della Privacy.
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(06/01/19, Luigi Morganti - specialista privacy e data protection)
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Il "Registro delle attività di trattamento" è uno dei principali adempimenti a carico del Titolare del trattamento dei dati personali ed è descritto nell'art. 30 del G.D.P.R.
È un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal Responsabile del trattamento.
Il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività.
Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, deve essere esibito su richiesta al Garante, deve essere costantemente aggiornato e deve anche recare "in maniera verificabile" sia la data della sua prima istituzione o creazione sia la data dell’ultimo aggiornamento.
Chi è tenuto alla redazione del Registro
Nell'ambito privato sono obbligati alla redazione del Registro:
Per impresa si intende qualunque tipo di azienda, anche individuale, mentre tra le organizzazioni rientrano anche le associazioni, le fondazioni e i comitati.
Il requisito del trattamento di dati particolari, quindi, fa scattare automaticamente l'obbligo di redazione del Registro per ogni impresa od organizzazione che abbia anche solo un dipendente.
In base al parere dell'EDPB (European Data Protection Board, o Comitato europeo per la protezione dei dati), inoltre, il requisito di non occasionalità estende l'obbligo del Registro, ad esempio, anche ai liberi professionisti trattano dati personali altrui in maniera non occasionale o ad un sito web con un form di contatti.
Le FAQ sul Registro delle attività di trattamento, emanate l'8 ottobre 2018 dal Garante italiano per la protezione dei dati personali, fanno alcuni altri esempi di obbligo di redazione del Registro:
Quali informazioni deve contenere il Registro
Il Registro deve contenere tutta una serie di informazioni obbligatorie, tra le quali i recapiti e contatti del Titolare del trattamento, dei responsabili e dell'eventuale DPO, la descrizione delle finalità (e delle basi giuridiche) del trattamento, delle categorie degli interessati, dei destinatari oggetto di comunicazione dei dati personali, delle misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative adottate nella protezione dei dati, dei termini o criteri utilizzati nella cancellazione dei dati, oltre che i criteri utilizzati nei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale.
Il G.D.P.R. prevede inoltre che anche i Responsabili del trattamento, nominati dal Titolare, (ad esempio il commercialista o il consulente del lavoro) debbano tenere un registro simile in relazione alle attività svolte per conto del titolare, con contenuti simili a quanto sopra descritto.
Come si vede dunque, la stesura e l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati diventa quasi sempre obbligatoria o comunque è fortemente consigliata, indipendentemente dal tipo di impresa od organizzazione, dalla sua dimensione o dal tipo di attività svolta.
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(22/01/19, Luigi Morganti - specialista privacy e data protection)
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La definizione di "dato personale" è molto ampia e oltre a comprendere i dati c.d. "sensibili" o "particolari" (come quelli sullo stato di salute, i dati genetici o biometrici, le convinzioni religiose o politiche ecc.) riguarda qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica (vivente) identificata o identificabile. Quindi dati personali possono essere ad esempio un codice fiscale, un'impronta digitale, un tabulato di traffico telefonico, un'immagine, una registrazione audio o video ecc.
Per "identificazione" si intende la possibilità di distinguere la persona da qualsiasi altro soggetto oppure all'interno di una categoria. Identificabile è la persona che può essere individuata anche mediante il riferimento ad ulteriori elementi, attraverso l'incrocio di informazioni.
La Corte dei diritti dell'uomo ha evidenziato che non esiste una netta separazione tra vita privata e vita professionale per quanto riguarda i dati personali, per cui anche le informazioni riguardanti la vita professionale e pubblica di una persona sono dati personali.
Tra i dati personali "Comuni" ci sono ad esempio:
- nome e cognome
- indirizzo di casa
- indirizzo email
- numero di passaporto
- indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
- numero di targa del veicolo
- numero di patente
- calligrafia
- numeri di carta di credito
- informazioni finanziarie
- identità digitale
- data di nascita
- luogo di nascita
- numero di telefono
- informazioni relative al proprio lavoro o professione
- nome account o nickname su internet
Tra i dati personali "Sensibili" o "Particolari" ci sono:
- i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale
- i dati genetici
- i dati biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica (ad esempio l'impronta digitale, la mappa dell'iride, la scansione del viso ecc.)
- i dati relativi alla salute
- i dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona
- i dati giudiziari (rivelano l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale o la qualità di indagato o imputato)
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(08/08/18, Luigi Morganti - specialista privacy e data protection)
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